Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica,in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
Ufficiale della Repubblica.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale